NB: TUTTE LE INFORMAZIONI FORNITE NELLA PRESENTA SCHEDA HANNO MERO VALORE INDICATIVO E DI INDIRIZZO, I CONSIGLI NEL CASO CONCRETO POSSONO ANCHE DIFFERIRE.
E’ BENE SEMPRE RIVOLGERSI AL PROPRIO AVVOCATO CHE SAPRA’ FORNIRE LA MIGLIORE CONSULENZA SUL CASO SPECIFICO.
Ringraziamo StraLi
per la collaborazione.
Manifestazioni / Presidi / Riunione pubbliche
1. Cosa si intende per riunione? Qual è il numero di partecipanti al di sotto del quale non è necessario dare il preavviso di manifestazione?
La riunione è un raggruppamento non stabile, ma neanche estemporaneo, di almeno due persone che si riuniscono previo accordo, a seguito di invito e comunque con unità di intenti (compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo, con uno scopo comune, che si riuniscono su invito di uno o più promotori o anche senza preventivo accordo): un presidio, come un corteo, costituiscono delle “riunioni”. Sono da considerarsi riunioni anche le manifestazioni organizzate e quelle spontanee, oltre alle cerimonie, alle processioni religiose, ai comizi e ai sit in.
2. Che cosa si intende per assembramento?
Si definisce assembramento l’accidentale non preordinato ritrovarsi o convenire di più̀ persone in un dato luogo ovvero in un casuale e non concordato raggrupparsi di persone, che non nasce dalla consapevolezza e volontà di realizzare un’interazione sociale.
3. Preavvisi e comunicazioni alla questura: quando vanno dati e come funzionano?
In generale, ai sensi dell’art.17 cost., per le riunioni in luogo privato o aperto al pubblico non è richiesto preavviso; al contrario deve essere dato preavviso al questore nel caso di riunioni in luogo pubblico.
L’autorità può vietare le riunioni soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità̀ pubblica.
L’avviso deve essere presentato per iscritto al questore in carta libera e deve indicare: giorno, luogo, ora, oggetto della riunione, generalità di coloro che prenderanno la parola, generalità e firma dei promotori e deve essere effettuato almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con l’avviso può essere richiesto il consenso scritto per l’occupazione temporanea del luogo.
4. Qual è la distinzione tra luogo pubblico, aperto al pubblico e privato?
Per luogo pubblico si intende il luogo in cui tutti possono accedere liberamente e trattenersi senza che occorra in via normale il permesso dell’autorità̀. Esempi: giardino pubblico, piazza, strada.
Luogo aperto al pubblico: si intende invece quello nel quale l’accesso è possibile solo dopo l’espletamento di particolari formalità: pagamento del biglietto, esibizione dell’invito etc. Esempi: teatri, musei, cinema, centro commerciale.
Per luogo privato si intende invece un luogo chiuso con la limitazione dell’accesso a persone già nominativamente determinate (es. abitazione privata, sede di partito).
5. Cosa succede in caso di omesso preavviso?
Nel caso in cui si ometta di dare il preavviso sia i promotori che coloro che prendono la parola (consapevoli del mancato preavviso) sono passibili di arresto fino a sei mesi e ammenda da euro 103,30 a 413,17 (art. 18 TULPS). Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione
6. Le riunioni e gli assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico possono essere disciolti dagli ufficiali di pubblica sicurezza?
Sì, se si ritiene che vi siano manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell’Autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.
7. Cosa succede se mi chiedono di sciogliere la riunione o l’assembramento e non lo faccio?
Se le intimazioni formali degli ufficiali di P.S. rimangono senza effetto, la riunione o l’assembramento possono essere disciolte con la forza. Le persone che si rifiutano di obbedire all’ordine di discioglimento sono punite con l’arresto da un mese ad un anno e con l’ammenda da 30 a 413 €.
8. Posso partecipare ad una manifestazione a volto coperto? Quali sono le sanzioni?
No.
Esiste, per motivi di ordine pubblico e sicurezza, un generale obbligo di permettere l’identificazione da parte delle forze dell’ordine e di fornire le proprie generalità a queste.
Vige quindi un divieto generale di comparire mascherato in un luogo pubblico (art. 85 TULPS).
In più: non si può partecipare a manifestazioni in luogo pubblico a volto coperto, con caschi protettivi, o con qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.
Devi sempre essere riconoscibile, potresti venire punito con l’arresto da 1 a 2 anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 € (art. 5 l. 22 maggio 1975, n. 152, come modificata dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53).
Azioni / Disobbedienza Civile
9. Spiegazione del nuovo decreto sicurezza (D.L. 130/2020) per quello che concerne gli/le attivist*
Il D.L. 130/2020 è stato convertito in legge, con modifiche, con la l. 18 dicembre 2020, n.173.
L’art. 6 del Decreto trasformava in reato la condotta di chi, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si oppone al pubblico ufficiale usando scudi o altri oggetti di protezione passiva. Stesso destino per chi utilizzava materiali imbrattanti o inquinanti, o razzi, fumogeni e petardi: anziché una sanzione pecuniaria, si rischierà una pena che va da 1 fino a 3-4 anni a seconda dei casi. Veniva inoltre inasprita la pena prevista per i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, soprattutto se commessi durante manifestazioni in luogo pubblico.
Queste previsioni non sono state convertite in legge con la l. 173 del 2020 e perciò oggi non sono applicabili.
La modifica rilevante per le attività degli/delle attivist* che è stata mantenuta dalla legge di conversione è quella relativa all’art. 131 bis c.p. del codice penale, che prevede l’esclusione della punibilità per la speciale tenuità del fatto.
Questa causa speciale di non punibilità oggi non è applicabile quando si procede per i delitti previsti agli articoli 336 (violenza o minaccia al P.U.), 337 (resistenza a P.U.) e 341 -bis (oltraggio a P.U.) del codice penale, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni.
10. Si possono diffondere finte comunicazioni da parte delle autorità alla cittadinanza come forma di azione di disobbedienza civile? Quali sono i rischi in materia e come si possono minimizzare?
Tendenzialmente no. Dipende ovviamente dal contenuto dell’informazione e dal tipo di documento che si intende fintamente rappresentare.
La pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico è sanzionata dal codice penale con la fattispecie contravvenzionale di cui all’art.656 c.p. che prevede la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino ad € 309.
Nel diffondere tali comunicazioni si corre inoltre il rischio di integrare l’ulteriore fattispecie contravvenzionale del procurato allarme (art. 658 c.p.), che sanziona chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio ed è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 10 euro a 516 euro.
Se la finta comunicazione viene riprodotta in un finto atto pubblico si potrebbe incorrere nel reato di falso (artt. 478 e 482 c.p.) che prevede la reclusione da uno a quattro anni (ridotta di un terzo) per la condotta di chi supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall’originale.
Unico modo per ridurre il rischio è dunque mirare a far circolare notizie vere che non siano volte a turbare l’ordine pubblico e senza riprodurre documenti dell’Autorità per far circolare la notizia.
Striscioni e attacchinaggi
11. Attaccare striscioni e/o volantini in giro (ad es. cancelli delle istituzioni, monumenti, bacheche pubbliche) è legale? Quanto è rischioso un attacchinaggio (i.e. attaccare in giro i volantini senza permesso) e che conseguenze potrebbe comportare?
Per svolgere tali attività occorre un’apposita autorizzazione prevista dalla legge da richiedere alle competenti autorità comunali normalmente concessa, dietro pagamento di una tassa sulla pubblicità, purché non si tratti di materiale contrario al buon costume e all’ordine pubblico.
Il codice penale punisce con la contravvenzione di cui all’art. 663 la “vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni” commessa da “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge”. Tale condotta è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro.
Anche il testo Unico degli Enti Locali prevede una sanzione amministrativa che va da un minimo di euro 25 a un massimo di euro 500.
È in ogni caso indispensabile approfondire le regole previste in materia dai regolamenti locali, comunali e provinciali.
Ovviamente rispetto al contenuto dei volantini si potrà rispondere di diversi reati.
Blocchi stradali
12. Il blocco stradale è reato? Quali sono le conseguenze? Ci sono modi per renderlo meno rischioso?
Il Decreto Sicurezza 4 ottobre 2018, n. 113, ha reintrodotto il reato di blocco stradale che punisce con la reclusione fino a 6 anni chiunque impedisce, ostruisce o limita la libera circolazione dei veicoli; a ciò si aggiunge il sequestro e la confisca del veicolo, nonché la possibilità di procedere all’arresto immediato in caso di flagranza di reato. Le pene sono raddoppiate se il fatto è commesso da più persone, o se commesso con violenza o minaccia.
Nello specifico la norma prevede due diverse tipologie di condotte illecite inquadrabili come blocco stradale, qualora commesse su di una strada ordinaria (da intendersi come qualsiasi strada diversa da quella ferrata e che è destinata alla circolazione delle persone e delle cose):
- deporre o abbandonare congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata;
- ostruire o ingombrare una strada ordinaria o ferrata in qualunque altro modo, ad esempio, lasciando sulla strada veicoli in sosta irregolare per impedire la circolazione di altri veicoli.
È inoltre prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000 per chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo.
Incatenamenti
13. E’ illegale incatenarsi a colonne/altro di fronte ad un palazzo regionale o altro edificio pubblico?
Di per sé l’incatenarsi in luoghi pubblici in segno di protesta non è vietato. Occorre tuttavia porre attenzione a che la propria condotta non impedisca lo svolgimento di un servizio pubblico: in tal caso vi è il rischio di essere denunciati per il reato di interruzione di servizio pubblico punito dall’art. 340 del codice penale con la pena della reclusione fino a 5 anni.
Parimenti rischioso se l’attività di incatenamento causa danneggiamento dell’edificio (art. 635 c.p.), e in ogni caso a fronte dell’intimazione dell’Autorità di slegare le catene non adempiuta si può incorrere nella contravvenzione di cui all’art. 650 c.p (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, punito con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a € 206,00).
Inoltre occorre evidenziare che talvolta i regolamenti comunali di polizia urbana, che andranno pertanto analizzati caso per caso, possono vietare e sanzionare dal punto di vista amministrativo alcune condotte che ricomprendono, tra il resto, quella di arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi.
Rapporti con le forze dell’ordine
14. Quali sono i miei diritti nelle varie casistiche?
Se ti fermano per un controllo dei documenti:
A) Hai diritto di chiedere all’agente di identificarsi e di mostrare il tesserino di riconoscimento, anche se è in borghese. Se si rifiuta, senza giustificato motivo, non sei obbligato a eseguire i suoi ordini.
B) Se l’agente si qualifica o è in divisa devi dichiarare le tue generalità̀ e mostrare un valido documento d’identità altrimenti incorri nel reato di cui all’art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, punito con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda fino a € 206,00)̀.
Se la polizia procede ad un’ispezione/perquisizione anche senza mandato:
A) La polizia DEVE avvisarti che può̀ partecipare il tuo avvocato o una persona di tua fiducia, devono essere prontamente reperibili e anche se non ti sequestrano nulla, devono darti una copia del verbale di perquisizione, dove si indicano le operazioni fatte, il motivo, i nomi e la qualifica degli agenti intervenuti.
B) Hai diritto a controllare che il contenuto del verbale corrisponda alla verità̀: se non è così non firmarlo e fai verbalizzare il motivo!
C) Hai diritto che tutte le tue osservazioni siano inserite nel verbale.
D) se si tratta di ispezione personale, hai diritto a che venga rispettata la tua dignità, il tuo pudore e la tua capacità di autodeterminazione, e hai diritto ad essere perquisito da persone del tuo stesso sesso.
Documenti e identificazioni, fermi e arresti, sanzioni, avvocati
15. La DIGOS è autorizzata a prendere i documenti di chi sta manifestando senza dare una precisa motivazione della richiesta?
Le forze dell’ordine possono sempre chiederti l’identità̀, anche se non hai fatto niente. Se ti rifiuti o dai false generalità̀, possono portarti in commissariato per accertamenti. Hai diritto di chiedere all’agente di identificarsi e di mostrare il tesserino di riconoscimento, anche se è in borghese. Se si rifiuta, senza giustificato motivo, non sei obbligato a eseguire i suoi ordini.
16. Ci si può rifiutare di fornire le proprie generalità in assenza di infrazioni evidenti?
No. Se ci si rifiuta, è reato contravvenzionale (651 c.p. – rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale) punito con l’arresto fino ad un mese o l’ammenta fino a 206 euro (è oblazionabile).
Se si fornisce un’identità falsa si realizza il reato di cui all’art. 495 c.p., punito con la reclusione da 1 a 6 anni.
17. Quando possono farmi una perquisizione/ispezione senza mandato?
A) In qualsiasi locale pubblico o privato o abitazione, se hanno indizi della possibile presenza di armi, esplosivi o munizioni.
B) Se sei colto in flagranza di reato o quando nei tuoi confronti va eseguito un provvedimento di un giudice per limitare la tua libertà personale.
C) Su mezzi di trasporto, bagagli ed effetti personali, quando cercano sostanze stupefacenti.
D) Nel corso di un’operazione di polizia ex art. 103 P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico sugli stupefacenti) gli ufficiali di Polizia possono, se sussiste fondato motivo di ritenere che possano rinvenirsi sostanze stupefacenti, eseguire perquisizione domiciliare o ispezione personale anche senza mandato nel caso in cui vi sia urgenza e non si possa attendere il mandato del P.M.
RICORDA! Fuori da questi casi, è sempre necessario un mandato che hai diritto di avere prima dell’inizio delle operazioni.
18. Qual è la differenza tra fermo, controllo di polizia, arresto, sanzione amministrativa e sanzione penale?
Fermo: il fermo di indiziato di delitto è una misura pre-cautelare. Il P.M. può procedere al fermo (anche in ASSENZA DI FLAGRANZA) quando:
- Vi sono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga
Al fermo può procedere anche la Polizia Giudiziaria di sua iniziativa, quando il P.M. non abbia ancora assunto la direzione delle indagini OPPURE se sia successivamente individuato un indiziato, OPPURE se sopravvengano specifici elementi (ad es. il possesso di documenti falsi) che rendano fondato il pericolo che l’indiziato possa fuggire e non sia possibile aspettare il provvedimento del PM.
Il fermo deve sempre essere convalidato da un giudice entro 96 ore dall’esecuzione.
Se vieni fermato da un agente borghese, hai il diritto di chiedergli di identificarsi ed informazioni sul corpo delle forze dell’ordine alle quali appartiene.
“Controllo per identificazione”: sempre permesso, solo per identificare soggetto (vedi sopra)
Arresto: solo in caso di flagranza o quasi flagranza di reato non colposo con pena superiore nel massimo a tre anni (più alcuni reati indicati all’art. 381 c.p.p.) oppure reato colposo con pena non inferiore nel massimo a 5 anni.
Si può applicare anche in caso di flagranza differita per alcuni tipi di reato: al soggetto che, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Si applica oggi non solo alle manifestazioni sportive ma anche ai reati compresi nel catalogo dell’art. 380 c.p.p. ossia quelli «commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche» e risulta consentito allorché «non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica» – si applica solo per determinati tipi di reati (medio/alta gravità).
L’arresto deve sempre essere convalidato da un giudice entro 96 ore dall’esecuzione.
Sanzioni penali: possono essere detentive o pecuniarie. Se si tratta di contravvenzione si parla di arresto/ammenda, se si tratta di reato si parla di reclusione/multa
Sanzioni amministrative: la sanzione amministrativa viene irrogata direttamente da un pubblico ufficiale, quello che accerta l’illecito, senza bisogno di un processo da misure, ed è di tipo pecuniario (il pagamento cioè di una contravvenzione) e, talvolta, può essere accompagnata da sanzioni accessorie (ad esempio: la decurtazione dei punti della patente, la sospensione della patente stessa, la revoca di una licenza, ecc.)
19. Se mi portano in caserma per una identificazione cosa succede e come mi devo comportare?
Devono trattenerti per il tempo strettamente necessario alla tua identificazione, MAI più di 24 ore. Possono sottoporti a rilievi segnaletici e dattiloscopici. Devono tenerti in una camera di sicurezza solo con persone del tuo stesso sesso e, oltre le sei ore, hai diritto a ricevere i pasti. Al rilascio, dovranno restituirti tutti i tuoi effetti personali.
Non hai diritto a nominare un difensore, salvo si accerti che hai commesso un reato (ad esempio se hai dato false generalità).
In tal caso avrai diritto a nominare un difensore di fiducia, altrimenti ne riceverai uno d’ufficio
20. Se mi arrestano o mi fermano, cosa succede dopo l’arresto/il fermo?
DURANTE L’ARRESTO/FERMO
A) Devono portarti dal PM immediatamente e comunque non oltre 24 ore.
B) Devono informare immediatamente il tuo avvocato, se non ne hai uno di fiducia ti sarà assegnato un difensore d’ufficio. Hai diritto a conferire con lui subito, salvo un differimento da parte del giudice per massimo 5 giorni.
DEVI RICEVERE TUTTE LE INFORMAZIONI SUI TUOI DIRITTI PER ISCRITTO, TRA CUI IL DIRITTO:
A) Di sapere di cosa ti accusano.
B) Se non parli la lingua italiana, di avere un interprete e atti tradotti.
C) Di avvalerti della facoltà di non rispondere.
D) Di informare la tua famiglia e, se sei straniero, le autorità consolari.E) Di accedere all’assistenza medica di urgenza.
F) Di essere condotto davanti a un giudice per la convalida dell’arresto/fermo entro 96 ore e di essere interrogato.
DOPO L’ARRESTO/IL FERMO:
- A) Il PM può interrogarti, MAI senza il tuo avvocato.
- B) Entro 96 ore DEVI essere portato davanti a un giudice per la convalida dell’arresto/fermo. Altrimenti devi essere immediatamente liberato.
- C) Prima dell’udienza hai diritto di parlare da solo con il tuo difensore.
RICORDA: l’avvocato è sempre dalla tua parte e qualsiasi cosa gli dirai rimarrà tra di voi.
- D) All’udienza di convalida devi essere assistito da un avvocato e verrai interrogato dal giudice.
RICORDA: puoi avvalerti della facoltà di non rispondere e non hai l’obbligo di dire la verità (salvo che sulle tue generalità).
- E) In questa udienza il giudice decide se puoi tornare libero o se applicarti una misura cautelare (resti in carcere; vai ai domiciliari; altro).
N.B. Questa decisione è impugnabile e, comunque, sempre modificabile o revocabile dallo stesso Giudice che l’ha emessa
21. E se non ho un avvocato? E se non posso pagarlo?
Se non hai un avvocato di fiducia, cioè che conosci già, ti viene assegnato un difensore d’ufficio. Lui non può rifiutarsi di difenderti e tu sei comunque tenuto a pagarlo.
Se hai un reddito inferiore a circa 11.000 euro (e devi provarlo) puoi accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato: la tua difesa sarà interamente anticipata dallo Stato.
IMPORTANTE: l’avvocato è tenuto a dirtelo.
22. Certificato penale: cos’è e come funziona?
Certificato penale, detta anche fedina penale: riporta tutti i provvedimenti definitivi risultanti a carico del richiedente, in materia penale.
Certificato civile: riporta tutti i provvedimenti risultanti a carico del richiedente, in materia civile
Certificato generale: riporta tutti i provvedimenti risultanti a carico del richiedente in materia civile, penale ed amministrativa.
Certificato dei carichi pendenti: riporta l’indicazione di eventuali procedimenti penali in corso, nei quali il richiedente abbia assunto la qualità di imputato.
Visura delle iscrizioni: il diretto interessato può richiedere di conoscere, senza motivare la richiesta, tutte le iscrizioni a proprio carico, comprese quelle di cui non è fatta menzione nel certificato generale/penale/civile
Filmati
23. Quando si può e quando non si può filmare/fotografare le forze dell’ordine e condividere video/immagini sui social?
I funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle forze di polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati, purché ciò non sia espressamente vietato dall´Autorità pubblica o l’attività eseguita dai pubblici ufficiali sia coperta da segreto istruttorio. Si tratta infatti di un’attività della Pubblica Amministrazione che è soggetta al principio di trasparenza.
Non esiste quindi un divieto generale di effettuare una ripresa video o fotografica delle operazioni delle forze dell’ordine.
Alle foto e ai video delle forze dell’ordine si applicano le norme in materia di privacy: valgono, cioè, i limiti imposti alla diffusione dei dati personali di un normale cittadino.
Dunque, non è possibile riprendere il volto dei poliziotti o altri tratti che siano idonei a identificarli, se poi si divulga la ripresa (senza oscurare i tratti identificativi) salvo il caso in cui la ripresa sia fatta in presenza di particolari circostanze, come ad esempio il filmato girato per motivi di cronaca.
La divulgazione del video delle forze dell’ordine è protetta dal diritto di cronaca quando essa serve a diffondere una notizia o un’informazione di interesse generale, senza ledere il decoro e la dignità degli interessati (es. commissione di un illecito) oppure per tutelare un proprio diritto (nel caso si subisca un sopruso).
24. Quando si può e non si può filmare/fotografare comportamenti altrui (ad es. passanti aggressivi, veicoli che occupano piste ciclabili etc.)? Si possono poi condividere sui social?
È possibile filmare in luoghi pubblici o aperti al pubblico ma la diffusione è permessa solo con il consenso delle persone riprese.
Eccezioni (non è richiesto il consenso quando):
- si tratta di persona famosa (notorietà del soggetto ripreso)
- si tratta di una persona che ricopre un ufficio pubblico
- si tratta di riprese svolte per motivi di giustizia o di polizia o per scopi scientifici, didattici o culturali;
- quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Le riprese non devono mai essere effettuate in modo violento o insistente.
Resistenza attiva vs passiva a pubblico ufficiale
25. La polizia cosa può fare se ci rifiutiamo di muoverci durante una manifestazione?
Se vengono poste in essere (in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico) condotte sediziose (cioè quella condotta che esprima ribellione, rivolta, ostilità, insofferenza verso i pubblici poteri o verso gli organi statali che ne attuano la volontà), o in ogni modo condotte che possono mettere in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, o quando nelle riunioni/assembramenti sono commessi delitti, la riunione potrà essere sciolta (art. 20 Tulps).
È sempre considerata manifestazione sediziosa l’esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità.
È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose
La partecipazione alla radunata sediziosa è punibile – se il reato è commesso da dieci o più persone – con l’arresto fino a un anno (art. 655 c.p. – norma che però prevede la non punibilità di chi “prima dell’ingiunzione dell’autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata”).
RICORDA:
Le forze dell’ordine possono quindi obbligarvi a interrompere la riunione per condotta sediziosa (per esempio, se usi una bandiera simbolo di sovversione sociale), pericolosa o lesiva del prestigio dell’autorità̀.
Le forze dell’ordine procedono così (artt. 22, 23 e 24 TULPS):
- Invitarvi al discioglimento della riunione;
- Se l’invito rimane senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba;
- Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano che la riunione o l’assembramento siano disciolti con la forza
Le persone che si rifiutano di obbedire all’ordine di discioglimento sono punite con l’arresto da un mese a un anno e con l’ammenda da euro 30 a euro 413.
Qualunque altro ordine legalmente dato dalla Pubblica Autorità non ottemperato può far sorgere la responsabilità del soggetto per la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p.
26. Che cos’è la “resistenza passiva”? E l’”oltraggio” a pubblico ufficiale?
Resistenza passiva: è un uso moderato della forza, non specificamente diretto contro il pubblico ufficiale e dunque tale da esprimere la volontà di non collaborare al compimento dell’atto posto in essere dal P.U. (esempio: lasciarsi cadere a terra).
Oltraggio al P.U.: offesa rivolta ad un pubblico ufficiale in un luogo pubblico o aperto al pubblico in presenza di almeno due persone mentre sta compiendo un atto del proprio ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.
In tema di manifestazioni occorre ricordare come vi sia un orientamento giurisprudenziale particolarmente severo (ed in quanto tale non sempre seguito dai magistrati) secondo il quale anche la semplice presenza accanto a chi sta commettendo un reato, ove rafforzi il proposito del soggetto che agisce materialmente, può essere considerata una forma di partecipazione al reato.
Proprio in virtù di quanto sopra detto risulta agevole intuire che in ipotesi di commissione di reati nel corso di manifestazioni anche solo da parte di singoli sia elevato il rischio che possano essere individuati come responsabili – magari solo a titolo di concorso morale – coloro i cui nominativi sono conosciuti dall’autorità in quanto organizzatori.
Integra il concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen. la condotta di chi, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforzi l’altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, pronunciando espressioni intimidatorie all’indirizzo di taluno dei soggetti passivi.
Come minimizzare il rischio:
- Fai attenzione che le persone che sono con te non usino violenza;
- Evita di utilizzare oggetti che possano essere qualificati come “armi improprie”;
- In caso di potenziali scontri cerca di mantenere un atteggiamento palesemente pacifico (es. alza le mani in alto)
- È perseguibile penalmente non solo la condotta di chi, per così dire, commette il reato “in prima persona”, ma anche quella di chi partecipa alla commissione del reato; ciò avviene allorché in qualsiasi modo si apporta un “contributo causale” alla commissione del reato.
RICORDA:
- Non sono punibili comportamenti inerti e totalmente passivi, es. sedersi o lasciarsi andare “a peso morto”.
- L’atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l’azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga.
- NON SEI PUNIBILE se il P.U. ha dato causa alla reazione (cioè alla resistenza) eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. Perché sussista questa causa di non punibilità è necessario un atto del tutto arbitrario, non basta una semplice irregolarità
27. Quando corro il rischio di venire accusato del reato di resistenza a pubblico ufficiale? Ci sono modi per minimizzare questo rischio?
Resistenza a P.U. (337 c.p.): chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un P.U. mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza à reclusione da 6 mesi a 5 anni.
ESEMPI:
- Uso di espressioni ingiuriose (N.B. Solo se queste rivelano la volontà di ostacolare l’atto di ufficio, non basta lo sfogo verbale).
- Uso di espressioni di minaccia (anche autolesionistica).
- Qualsiasi utilizzo di energia fisica per impedire il compimento dell’atto d’ufficio (es. sbracciarsi, spintonare) – a meno che non sia “involontaria”. (N.B. La condotta può anche essere indiretta, ad esempio anche l’autolesionismo).
- Comportamenti omissivi per opporsi al compimento dell’atto (es. non legare un cane libero)
- Fuga (N.B. Solo quando metti in pericolo gli operanti o altre persone, anche costringendo i P.U. a manovre pericolose).
28. Il mailbombing, compreso tutto il processo di invitare sui social a partecipare/diffondere le mail etc è legale?
Il mail bombing (attacco informatico in cui elevati quantitativi di e-mail vengono inviati ad un unico destinatario, tramite appositi programmi, provocando la saturazione delle risorse del sistema ed, in definitiva, l’interruzione del servizio) di per sé può costituire reato (danneggiamento informatico) qualora venga provato un danneggiamento dei sistemi informatici del destinatario anche solo nella forma dell’interruzione del servizio (blocco casella elettronica, perdita di dati informatici).
Non è scriminato dal diritto all’esercizio della propria libertà di pensiero.